Convenzione

Art. XXIII

In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XXIII Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, essa sarà registrata dal Governo del Principato di Monaco presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Monaco il 3 maggio 1967, in unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede; detto esemplare sarà depositato negli archivi del Governo del Principato di Monaco, che ne trasmetterà copie certificate a tutti i Governi firmatari ed aderenti e al Presidente del Comitato direttivo. (Seguono le firme)
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-xxiii

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