Convenzione

Art. XXII

In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XXII 1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione può essere denunciata da qualsiasi Parte contraente con un preavviso di almeno un anno, per mezzo di una notifica indirizzata al Governo del Principato di Monaco. La denuncia diverrà effettiva il primo gennaio successivo alla scadenza del preavviso e comporterà la rinuncia da parte del Governo interessato a tutti i diritti e benefici derivanti dalla sua qualità di membro dell'Organizzazione. 2. Il Governo del Principato di Monaco informerà le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo di qualsiasi notifica di denuncia ricevuta.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-xxii

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