Convenzione

Art. XVII

In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XVII Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sia stata risolta attraverso negoziati o con i buoni uffici del Comitato direttivo, dovrà, a richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essere sottoposta ad un arbitro designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-xvii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo