Convenzione
Art. XV
In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XV
A qualsiasi Governo membro che sia in ritardo di due anni nel versamento dei suoi contributi saranno negati tutti i diritti e i benefici accordati ai Governi membri dalla convenzione e dai regolamenti fino a che non abbia pagato i contributi pendenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-xv