Convenzione
Art. X
In vigore dal 1 feb 1974
Articolo X
1. Il Comitato direttivo amministra l'Ufficio conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dei suoi regolamenti e alle direttive date dalla Conferenza.
2. Il Comitato direttivo si compone di tre membri di nazionalità differente designati dalla Conferenza, che elegge poi uno di essi alla carica di Presidente del Comitato. Il mandato del Comitato direttivo è di cinque anni. Se un posto di direttore si rende vacante nell'intervallo tra le due conferenze, si può fare un'elezione per corrispondenza, come previsto dal regolamento generale.
3. Il Presidente del Comitato direttivo rappresenta l'Organizzazione.
Storico versioni
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