Convenzione

Art. XIX

In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XIX 1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui ventotto Governi saranno diventati parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVIII, paragrafo 2. 2. Il Governo del Principato di Monaco notificherà del Comitato direttivo.
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Art. XIX Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo