Art. XIX
Convenzione

Art. XIX

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XIX 1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui ventotto Governi saranno diventati parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVIII, paragrafo 2. 2. Il Governo del Principato di Monaco notificherà del Comitato direttivo.
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