Art. XVII
Convenzione

Art. XVII

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XVII Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sia stata risolta attraverso negoziati o con i buoni uffici del Comitato direttivo, dovrà, a richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essere sottoposta ad un arbitro designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
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