Regolamento
Art. 37
60 / 70In vigore dal 1 feb 1974
(a) Per l'elezione dei direttori, ogni Governo membro dispone di due voti; quei Governi che hanno una flotta di 100.000 tonnellate o più, hanno diritto a voti supplementari assegnati in base alla seguente scala:
Voti
Tonnellaggio lordo supplementari
- -
100.000 - 499.999.............................. 1
500.000 - 1.999.999.............................. 2
2.000.000 - 7.999.999.............................. 3
8.000.000 - e oltre................................ 4
(b) Le valutazioni del tonnellaggio sono fatte in conformità con l' del regolamento finanziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-37