Convenzione

Art. 7

Rilascio del certificato

In vigore dal 12 feb 1974
Rilascio del certificato 1) Un certificato internazionale di stazzatura sarà rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente convenzione. 2) Tale certificato sarà rilasciato dall'amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l'amministrazione si assumerà l'intera responsabilità di detto certificato.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-7

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