Convenzione
Art. 7
Rilascio del certificato
In vigore dal 12 feb 1974
Rilascio del certificato
1) Un certificato internazionale di stazzatura sarà rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
2) Tale certificato sarà rilasciato dall'amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l'amministrazione si assumerà l'intera responsabilità di detto certificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-7