Convenzione
Art. 5
Cause di forza maggiore
In vigore dal 12 feb 1974
Cause di forza maggiore
1) Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente convenzione, non sarà fatto obbligo di ottemperarvi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione è da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.
2) Nell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-5