Convenzione
Art. 8
Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo
In vigore dal 12 feb 1974
Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo
1) Un Governo contraente potrà, su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
2) Al Governo richiedente dovrà esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza.
3) Il certificato così rilasciato comporterà una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avrà lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell', e sarà riconosciuto negli stessi termini.
4) Non potrà esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-8