Convenzione

Art. 12

Ispezione

In vigore dal 12 feb 1974
Ispezione 1) Qualsiasi nave battente bandiere di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potrà esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a ciò abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovrà unicamente tendere a verificare: a) che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale stazzatura ancor valido; b) che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato. 2) Tale ispezione non dovrà in alcun modo causare ritardi alla nave. 3) Ove l'ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovrà esserne immediatamente informato.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-12

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