Convenzione

Art. 17

Entrata in vigore

In vigore dal 12 feb 1974
Entrata in vigore 1) La presente convenzione entrerà in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all'. L'Organizzazione avrà cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla convenzione della data della sua entrata in vigore. 2) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l'adesione diverrà operante a partire dell'entrata in vigore della presente convenzione, o tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest'ultima data sia posteriore. 3) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la convenzione diverrà operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento. 4) Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perché un emendamento della presente convenzione (diventi operante, o dopo la data in cui, in virtù dell', paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all'unanimità della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-17

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