Convenzione
Art. 20
Territori
In vigore dal 12 feb 1974
Territori
1) a) Le Nazioni Unite, se responsabili dell'amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente incaricato di assicurare le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultare quanto prima le autorità del territorio suddetto o prendere le misure del caso, onde cercare di estendere ad esso l'applicazione della presente convenzione, e potranno, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all'Organizzazione che la presente convenzione è da ritenersi estesa a quel territorio.
b) L'applicazione della presente convenzione si estenderà al territorio oggetto della notifica a partire dal giorno di arrivo della stessa, o di altra data in essa specificata.
2) a) Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente che abbiano effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, capoverso a) del presente articolo allo scadere di 5 anni dalla data di estensione della convenzione al territorio, potranno notificare per iscritto all'Organizzazione che la presente convenzione cessa di applicarsi al territorio oggetto della notifica.
b) La convenzione cesserà di applicarsi al territorio oggetto della notifica un anno dopo la data di arrivo della stessa all'Organizzazione, o allo scadere di qualsiasi altro periodo più lungo in essa specificato.
3) L'Organizzazione dovrà informare tutti i Governi contraenti dell'estensione della convenzione a uno o più territori in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, e della cessazione di tale estensione in virtù del paragrafo 2, specificando, in ciascun caso, a partire da quale data la presente convenzione sarà o cesserà di essere applicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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