Convenzione
Art. 22
Lingue
In vigore dal 12 feb 1974
Lingue
La presente convenzione è stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all'originale, recante in calce le rispettive firme.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma in calce alla presente convenzione.
FATTO a Londra, il ventitre giugno millenovecentosessantanove.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-22