Convenzione
Art. 9
Forma del certificato
In vigore dal 12 feb 1974
Forma del certificato
1) Il certificato sarà redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia nè l'inglese, nè il francese, il testo dovrà comprendere una traduzione in una di queste due lingue.
2) Tale certificato dovrà esser conforme al modello di cui all'allegato II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-9