Convenzione

Art. 4

Eccezioni

In vigore dal 12 feb 1974
Eccezioni 1) La presente convenzione non si applica: a) a navi da guerra; b) a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi). 2) Nessuna delle disposizioni della presente convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione: a) sui Grandi Laghi dell'America del Nord e sul Saint-Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell'isola di Anticosti, e prolungata, a nord dell'isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest; b) sul mar Caspio; c) sul Rio della Plata, sul Paranà e sull'Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-4

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Eccezioni (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo