Convenzione
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 feb 1974
Definizioni
Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:
1) per "norme" si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;
2) per "amministrazione" si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;
3) per "viaggio internazionale" si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;
4) per "stazza lorda" si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente convenzione;
5) per "stazza netta" si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente convenzione;
6) per "nuova nave" si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
7) per "esistente nave" si intende una nave non nuova;
8) per "lunghezza" si intende una lunghezza pari al 96% della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all'85% del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l'asse del timone al galleggiamento, là ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale è calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;
9) per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-2