Convenzione

Art. 1

Obbligo generale derivante dalla convenzione

In vigore dal 12 feb 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 I Governi contraenti, Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali; Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo è di stipulare una convenzione; Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Obbligo generale derivante dalla convenzione I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo