Convenzione
Art. 1
1 / 22Obbligo generale derivante dalla convenzione
In vigore dal 12 feb 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
I Governi contraenti,
Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la
determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali;
Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo è di stipulare una convenzione;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Obbligo generale derivante dalla convenzione
I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-1