Art. 31

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Carriera dei dirigenti di ricerca) La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'istituto. Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con il decreto che indice il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso. La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte lo esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca. L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti. Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo. Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.
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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 31 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo