Art. 36

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Nomina a direttore di servizio tecnico) L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro per la sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.
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