Art. 37

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Nomina a direttore di reparto) L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.
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