Art. 34

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Nomina a direttore dell'istituto) L'ufficio di direttore dell'istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro per la sanità sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto. Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza. Il direttore dell'istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all', nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell', e comunque non inferiore alla terza. Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.
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