Art. 24
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Ufficio tecnico)
L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonchè i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.
Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.
Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.
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