Art. 21
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Stipulazione dei contratti)
I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente.
I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo alla aggiudicazione delle relative forniture.
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