Art. 14

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Attribuzioni del direttore dell'Istituto) Il direttore dell'istituto sovraintende all'attività dell'istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziative dell'istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall', e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio le spese dell'istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. Entro il primo semestre di ogni anno presenta a Ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all' della presente legge. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano. Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'istituto. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.
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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 14 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo