Art. 11
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Consiglio di laboratorio)
In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.
Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.
Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.
Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:
a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all';
b) alla conduzione tecnica del laboratorio;
c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;
d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.
Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall', e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'.
Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.
Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-08-07;519#art-11