Art. 7
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Comitato amministrativo: composizione)
Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per la sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità;
ed è composto:
a) dal direttore dell'Istituto;
b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all' della presente legge;
c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanità ed uno dal Ministro per il tesoro;
d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal Ministro per la sanità;
e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.
I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.
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