Art. 3
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Servizi a pagamento)
Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.
Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge.
Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.
I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.
Storico versioni
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