Art. 4

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Ripartizione dell'istituto - Laboratori) L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti. La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall' della legge 7 agosto 1973, n. 519. I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 4 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo