Art. 62

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Regolamento interno) Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell', del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti. Il regolamento interno comprende fra l'altro: 1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni; 2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche; 3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali. Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.
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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 62 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo