Art. 56

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Indennità di rischio) Al personale dell'istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento. Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità. L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio. La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.
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