Art. 52

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) È abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale. È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 52 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo