Art. 49
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Commissione di disciplina)
La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro per la sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.
Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.
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