Art. 49

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Commissione di disciplina) La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro per la sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente. Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.
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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 49 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo