Art. 47
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo)
Il rapporto informativo, di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:
a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;
b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;
c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;
d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;
e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore di servizio
f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;
g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;
h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;
i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.
Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è espresso dal direttore dell'istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.
Storico versioni
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