Art. 13

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Comitato scientifico) Il comitato scientifico è composto: a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca; b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale. c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto; d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali. Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri. Il comitato scientifico: 1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico; 2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio; 3) esprime parere al Ministro per la sanità in ordine alle questioni di cui all'; 4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti; 5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale. Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.
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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 (Art. 13 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.) — Testo vigente | Portale Normativo