Art. 35

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Nomina a direttore di laboratorio) L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.
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