Art. 22
LEGGE 7 agosto 1973, n. 519
In vigore dal 7 ago 2012
(Approvazione dei contratti)
Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.
In deroga all' della presente legge, il Ministro per la sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.
Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Storico versioni
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