Art. 7
LEGGE 30 luglio 1973, n. 484
In vigore dal 27 nov 1988
(Riscatto previdenziale dei periodi
lavorativi prestati presso aziende
di navigazione aerea ovvero necessari
per l'acquisizione di qualifiche professionali).
Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in età superiore al 20° anno, purchè, relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480
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La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica è quella di presentazione della domanda di riconoscimento.
Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell' della legge 12 agosto 1962, numero 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, è trasferito al Fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo.
I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall' della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.
I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.
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