Art. 1

LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

In vigore dal 29 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Modifiche agli della legge 13 luglio 1965, n. 859). Il secondo comma dell', la lettera c) dell', il primo ed ultimo comma dell', l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti: , secondo comma: "La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento". , lettera c): "Indennità accessorie e speciali nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute". , primo comma: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente , validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale". , ultimo comma: "L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età". Articolo 22: "Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento: 1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età; 2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; 3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati: Eta Coefficienti 49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purchè la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo; b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto". Articolo 25, primo e secondo comma: "La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta". Articolo 29, primo e secondo comma: "Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto: a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge; b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio. La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a: 80 per cento con il concorso di un figlio; 100 per cento con il concorso di due o più figli". Articolo 30, primo comma: "Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento per un solo figlio; 80 per cento per due figli; 100 per cento per tre o più figli".
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