Art. 12
LEGGE 30 luglio 1973, n. 484
In vigore dal 1 set 1973
(Esclusione della prosecuzione volontaria
per periodi già coperti da assicurazione).
Non è consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859.
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