Art. 17

LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

In vigore dal 1 set 1973
(Entrata in vigore). Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - LA MALFA - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo