Art. 17
LEGGE 30 luglio 1973, n. 484
In vigore dal 1 set 1973
(Entrata in vigore).
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - BERTOLDI - LA MALFA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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