Art. 10
LEGGE 30 luglio 1973, n. 484
In vigore dal 1 set 1973
(Accreditamento al Fondo dei contributi relativi
ai periodi riscattati ai sensi degli
articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859).
Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
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