Art. 5
LEGGE 30 luglio 1973, n. 484
In vigore dal 1 set 1973
(Esclusione, dal computo previdenziale dei servizi militari
già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo
e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai
sensi dell' della legge 28 marzo 1968, n. 341).
I periodi riconosciuti ai sensi del precedente non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo o integrativo.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati nel precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente purchè siano coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.
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