Art. 3

LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

In vigore dal 27 nov 1988
(Riconoscimento dei periodi di servizio militare). Gli iscritti al Fondo, i loro superstiti e coloro che siano già titolari di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè di quelli prestati come militari di carriera purchè non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480 . COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480 . I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall' della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.
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