Art. 11

LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

In vigore dal 1 set 1973
(Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero). All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi: "Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno. Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo