Art. 19
LEGGE 16 aprile 1973, n. 171
In vigore dal 23 mag 1973
Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:
a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente , di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;
b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;
c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonchè di fognature ed allacciamenti fognari;
d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all', di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;
e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti ;
g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente ;
h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente .
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 18/05/1973, n. 128 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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