Art. 23

LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

In vigore dal 1 giu 1995
Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. (3)
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